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Modulistica on line

News

Venerdì 11 Maggio 2012 12:33

Cambiano radicalmente dal 9 maggio 2012 le modalità del cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero e cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune.

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, le dichiarazioni devono essere obbligatoriamente rese utilizzando la nuova modulistica allegata e vanno presentate:

 

  •  presso lo sportello dedicato di Anagrafe del Comune;
  • o inviate per PEC (Posta Elettronica Certificata);
  • oppure inviate per posta raccomandata con allegata fotocopia del documento d’identità valido;
  • oppure inviate per posta elettronica semplice purché la dichiarazione e il documento di identificazione siano sottoscritti con firma digitale;
  • oppure inviate per posta elettronica semplice purché la dichiarazione con firma autografa e la copia del documento siano acquisite mediante scanner;
  • oppure per fax con allegata fotocopia del documento d’identità valido.

 

A seguito dell’iscrizione anagrafica che verrà effettuata entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione, l’Ufficio Anagrafe accerterà il possesso dei requisiti di legge e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o dal ricevimento della dichiarazione inviata con le modalità sopra descritte senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.

 

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre la segnalazione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Il comma 5 prevede che, in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente.

 

Gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero saranno pertanto effettuati in seguito alla dichiarazione resa o inviata.

 

La verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati NON appartenenti all’Unione Europea precede invece l’iscrizione anagrafica.

 

Allegati:

 

N.B.: I campi contrassegnati da un asterisco devono essere OBBLIGATORIAMENTE compilati, altrimenti la dichiarazione è irricevibile, devono inoltre essere compilati i dati relativi a patenti e targhe veicoli per l’inoltro alla Motorizzazione.

 

 

Indirizzi del Comune a cui inviare le dichiarazioni di cambio di residenza:

PEC: comunedilicenza.rm.servizidemografici@pa.postacertificata.gov.it

Posta elettronica: anagrafe.licenza@email.it

fax: 0774 46582

indirizzo postale: Comune di Licenza Via Don Minzoni 12 – 00026 Licenza (Rm)

 

 

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